CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE. – Le presenti Condizioni Generali di Vendita (nel prosieguo denominate: CGV) si applicano a tutti i contratti di vendita e/o di somministrazione di merci aventi per oggetto i prodotti commercializzati dalla S.r.l. ITV ITALIA e stipulati tra quest’ultima ed i propri CLIENTI. 1.2. Nell’interpretazione delle presenti CGV i seguenti termini assumeranno il significato qui di seguito riportato:
b) CLIENTE: ogni soggetto che, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 207/2005 (c.d. “Codice del consumo”) è definito come la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario e che che acquista i prodotti posti in commercio dal Venditore, ovvero il soggetto “professionista” (secondo la definizione dell’art. 3 D.Lgs. 206 cit.) somministrato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1559 C.C.;
c) MERCE: i prodotti posti in commercio dal Venditore, così come meglio descritti nel catalogo e/o listino prezzi vigente al momento della conclusione del contratti di vendita o somministrazione stipulati tra Venditore stesso e Cliente; d) ORDINE: dichiarazione del Cliente diretta al Venditore di voler acquistare la merce ovvero di voler ricevere in via periodica o continuativa ex art. 1559 e ss. C.C. prestazioni della merce commercializzata dal Venditore; e) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (o anche solo CGV): le presenti Condizioni Generali di Vendita; d) CONDIZIONI SPECIALI: si intende qualsiasi documento scritto contenente condizioni contrattuali che derogano in tutto od in parte alle vigenti CGV; f) PARTI: il Compratore ed il Venditore considerati collettivamente. 1.3. Nessuna modifica, emenda o deroga, totale o parziale, alle presenti CGV è valida ed efficace tra le Parti, se questa non risulti da accordo che rivesta forma scritta e che venga sottoscritto da un rappresentante del Venditore a ciò debitamente autorizzato. Sono senz’altro da considerarsi rappresentanti autorizzati a concerede riduzioni del prezzo rispetto a quello stabilito dal listino prezzi/catalogo, dilazioni di pagamento, modifiche, di alcuna delle presenti CGV, ovvero stipulare condizioni speciali: a) il legale rappresentante del Venditore; b) l’istitore del Venditore (se ed in quanto nominato); c) un procuratore generale o speciale del Venditore stesso;
d) il responsabile delle vendite può concedere, senza alcuna previa autorizzazione, ai Clienti soltanto le riduzioni di prezzo che abitualmente si praticano nel settore merceologico, ovvero nella piazza del Cliente (c.d. “sconto d’uso”). I soggetti diversi da quelli espressamente indicati sopra alle lett. a),b),c) e d), non hanno alcuna facoltà di concedere dilazioni di pagamento, dilazioni di pagamento, ovvero di negoziare e/o stipulare condizioni speciali. 1.4. Gli agenti, i procacciatori d’affari, i commessi, gli addetti alle vendite, il personale amministrativo del Venditore non hanno alcuna facoltà di negoziare e/o stipulare con i Clienti condizioni speciali, ovvero concedere dilazioni di pagamento o di modificare le presenti CGV. 1.5. Il Venditore non effettua vendite “on line”.
3.2. Il Cliente ha facoltà di utilizzare modelli e formulari diversi da quelli indicati sopra al n. 3.1.. In tal caso, i termini indicati per la consegna ed ogni altra condizione eventualmente difforme dalle presenti CGV devonsi intendere come meramente indicativi, se non espressamente approvati nei modi e nei termini di cui ai surriferiti nn. da 1.3. a 1.5..
4.1. La consegna si intende effettuata EXW – Incoterms ICC Parigi 2010.
4.2. Il rischio del perimento delle merci passeranno tutti in capo al Cliente all’atto dell’avvenuta prese in consegna degli stessi. 4.3. Nel caso in cui il mancato ricevimento e/o la mancata consegna delle merci al Cliente sia imputabile a quest’ultimo, ogni rischio relativo alle merci ordinate si trasferisce in capo al Cliente a partire dal momento in cui il Venditore abbia inviato al Cliente stesso l’avviso che la merce è pronta per la consegna. Nell’ipotesi testé riferita, sono altresì posti esclusivamente in capo al Cliente i costi conseguenti al ritardo nella consegna, nonché ogni danno eventualmente cagionato dal mancato ritiro delle merci per causa imputabile al cit. Cliente.
4.4. Salvo patto contrario, sono permesse consegne parziali di merce.
5.2. Salvo diversa pattuizione, sugli imballi saranno apposti il marchio, le etichette ed i recapiti del Venditore.
5.3. Qualora il Cliente richiedesse imballi anonimi o diversi da quelli indicati al n. che precede, i costi aggiuntivi per il perfezionamento dell’imballo così come richiesto dal Cliente stesso, saranno posti esclusivamente a carico di quest’ultimo.
6.2. La garanzia per vizi occulti è parimenti esclusa, pertanto il Cliente si obbliga a rivolgere ogni reclamo e rinunzia a svolgere qualsivoglia azione giudiziaria od eccezione direttamente nei confronti del Venditore. Dette azioni ed eccezioni dovranno essere spiegate nei confrontidel solo produttore delle merci.
7.1. Il Cliente ha l’obbligo di verificare scrupolosamente la merce all’atto della presa in consegna della stessa.
7.2. Qualora la merce consegnata sia affetta da vizi, il Cliente ha l’onere di inviare reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata r.r., ovvero via fax, ovvero ancora tramite email (<
7.4. Alle operazioni descritte al n. che precede, ha facoltà di assistere un’incaricato designato dal Cliente. Di tutte le operazioni di verifica della sussistenza dei vizi viene redatto verbale, sottoscritto dall’incaricato del Venditore e, se presente, anche dall’incaricato del Cliente.
7.5. Non si accettano reclami o resi nel caso in cui il Cliente abbia accettato la merce “senza riserva”.
7.6. Non si accettano resi delle merci, le quali siano consegnate “alla rinfusa”, senza l’imballo originario, ovvero merci sporche.
8.1. Il Venditore accetta i segg. mezzi di pagamento: a) bonifico bancario; b) assegno circolare o bancario; c) ri.ba..
8.2. Il Cliente che intendesse utilizzare un mezzo di pagamento diverso da quelli sopra elencati dovrà farne esplicita richiesta scritta al Venditore, il quale si riserva fin d’ora di accettare o meno il pagamento con il diverso mezzo indicato da quello sopra cit., fatti in ogni caso salvi i limiti stabiliti dalle leggi in materia valutaria e di contrasto al money laundring.
8.3. Salva diversa pattuizione scritta, la merce deve essere pagata entro 60 gg. d.f.f.m..
8.4. Fatto salvo quanto precede al n. 8.3, eventuali e diversi termini di pagamento indicati dal Cliente nell’ordinativo predisposto con modulo o formulario diverso da quelli del Venditore, sono da intendersi come meramente indicativi e non vincolanti per il Venditore stesso. Più esattamente,se l’ordine unilateralmente predisposto ed inviato dal Cliente reca un termine di pagamento superiore a quello indicato al n. che precede, non produce alcun effetto e non è vincolante per il Venditore, il quale potrà pretendere in ogni caso il pagamento nel termine suddetto di 60 gg. d.f.f.m. senza che il Cliente possa validamente oppore od eccepire alcunché.
8.5. Nel caso in cui l’ordine del Cliente effettuato sul formulario predisposto dal Venditore medesimo rechi un termine diverso o superiore rispetto a quello di cui al n. 8.3., e di tale termine non vi sia l’accettazione scritta del Venditore, questi applicherà il termine previsto dalle presenti CGV, senza che il Cliente possa eccepire od opporre alcunché.
8.6. In caso di inadempimento od inesatto adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo da parte del Cliente si applicano le norme di cui al n. 13 e ss. delle presenti CGV.
9.1. I dati del Cliente sono comunicati a terzi (es.: banche, consulenti esterni, Autorità Pubblica nell’esecuzione degli obblighi di legge, incl. legge tributaria) nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.
9.2. Il Venditore è il titolare del trattamento dei summenzionati dati. Responsabile del trattamento dei predetti è il legale rappresentante del Venditore.
9.3. Il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7, All. 1, D.Lgs. 196/2003 cit. sopra.
9.4. Eventuali informazioni riservate o documenti riservati che le Parti si scambino tra loro in esecuzione delle prestazioni e degli obblighi nascenti dal contratto, non devono essere divulgate e/o trasmesse e/o comunicate a terzi (fatto salvo ogni contrario obbligo di legge che, viceversa, imponga tale divulgazione e/o trasmissione e/o comunicazione a determinati soggetti); nonché ad utilizzare suddette informazioni e documenti esclusivamente per gli scopi del contratto ed a restituire a semplice richiesta dell’altra parte, i documenti ricevuti contenenti informazioni classificate come “riservate”, “confidenziali” (o recante qualificazione equipollente od analoga).
a) eventi di forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intendono per eventi di forza maggiore: guerra, rivolte, guerriglie, attentati terroristici, rivoluzioni, colpi di stato, sommosse, agitazioni e scioperi dei propri dipendenti ovvero di quelli del vettore o dei propri fornitori, interruzioni di servizi e forniture di energia elettrica/idrica od altra forza motrice, incidente nucleare, calamità naturali quali incendi, terremoti, smottamenti, frane, inondazioni, allegamenti e simili);
b) ogni altra circostanza indipendente dalla volontà del Venditore, tale da impedire il reperimento di forza lavoro, delle merci o di loro componenti, il funzionamento di impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni e/o disposizioni di legge e/o provvedimenti autoritativi delle Autorità di Polizia e Giudiziaria, ovvero di qualsivoglia altra Pubblica Autorità.
11.1. Il Venditore notificherà al Cliente per iscritto e senza ritardo la cessazione della causa di forza maggiore.
13.1. In caso di parziale o totale inadempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo, ovvero di qualsiasi altra obbligazione nascente dalle presenti GGV e/o dal contratto stipulato tra le Parti, il Venditore invierà il primo sollecito in forma scritta. Qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del cit. sollecito, il Cliente non abbia provveduto ad adempiere la sua obbligazione il secondo sollecito nella medesima forma del primo. Da questo momento saranno dovuti pure gli interessi moratori determinati secondo gli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, nonché i costi di recupero di cui all’art. 6 D.Lgs. 231 cit. sopra, fatta in ogni caso salva il risarcimento del maggior danno.
13.2. Qualora, se trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento del secondo sollecito da parte del Cliente, quest’ultimo non abbia pagato le somme dovute, maggiorate degli interessi moratori così, il Venditore si riserva la facoltà di incaricare legale di propria fiducia del recupero, anche forzoso, del credito vantato nei confronti del Cliente. 13.3. Fermo restando quanto precede, in parziale deroga agli artt. 1460 e 1461 C.C., è facoltà del venditore di sospendere l’esecuzione della propria prestazione contestualmente, ovvero anche successivamente all’invio del primo sollecito di cui al n. 13.1 delle presenti CGV, fintanto che il Cliente non abbia esattamente adempiuto o contemporaneamente non offra di adempiere esattamente la propria prestazione.
13.4. Qualora, invece, l’inadempimento del Cliente persista anche dopo la ricezione da parte di quest’ultimo del sollecito di pagamento di cui ai nn. 13.2, il Venditore si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere la propria prestazione, anche in assenza dei requisiti previsti dall’art. 1461 C.C., salvo che il Cliente non presti idonea garanzia di esatto adempimento. 13.5. In entrambe le ipotesi di cui ai nn. 13.3 e 13.4, qualora la Cliente abbia sostenuto spese per il recupero del credito ai sensi del cit. art. 6 D.Lgs., queste ultime sono in ogni caso dovute al Venditore, senza che il Cliente possa mai eccepire od opporre validamente alcunché.
14.1. Esclusivamente competente in ordine ad ogni insorgenda lite tra le Parti ed avente per oggetto l’interpretazione e/o la qualificazione e/ o l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita ed i contratti di vendita o di somministrazione da essa regolati è il Foro in cui ha stabilito la propria sede il Venditore.
Caino, lì
PER IL VENDITORE:
Peter Wittkämper (ITV ITALIA SRL)
PER IL CLIENTE:
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(Timbro e firma del rapp.te legale o altro soggetto autorizzato)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente per iscritto le suestese clausole: “3.ORDINI/ CONTRATTI” e, segnatamente, i nn. 3.1. e 3.2.; sub “6. GARANZIA. ESCLUSIONI” i nn. 6.1. e 6.2.; sub “8. PAGAMENTO DEL PREZZO”, il n. 8.5.; “10. MODIFICA UNILATERALE DELLE CGV”; sub “13. RITARDI NEL PAGAMENTO DEL PREZZO. RECUPE
PER IL VENDITORE:
Peter Wittkämper (ITV ITALIA SRL)
PER IL CLIENTE:
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(Timbro e firma del rapp.te legale o altro soggetto autorizzato)